21 ottobre 2011

Processo tributario: guida al nuovo contributo unificato

Daily news N. 289 del 21.10.2011 a cura di Alessandro Borghese

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L’articolo 37 del D.L n. 98/ 2011 ha stabilito che le liti fiscali devono contenere l'apposita dichiarazione che indica il valore della controversia, sulla base del quale calcolare l'importo dovuto. Per quanto concerne il termine di decorrenza delle nuove disposizione, ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 del Dl 98/2011, il contributo unificato va applicato ai ricorsi notificati, ai sensi del Dlgs 546/1992, successivamente alla data di pubblicazione del citato Dl 98/2011 (6 luglio 2011), vale a dire a quelli notificati dal 7 luglio 2011. I difensori che presentano i ricorsi di primo grado o di appello presso le Commissioni tributarie, devono quindi attestare, in calce a tali atti introduttivi del giudizio, il valore della lite, sulla base del quale è dovuto il nuovo contributo unificato previsto dalla manovra correttiva 2011. In materia, per ora, è intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha emanato una circolare esplicativa – la n.1/DF del 21 settembre 2011, che ha chiarito le modalità di applicazione del contributo unificato specie per ciò che concerne le modalità con cui le segreterie delle Commissioni tributarie appurano la correttezza del contributo versato, in quanto pare che il contribuente che, per errore, abbia sbagliato nella determinazione del valore, quindi nell’entità del contributo, non sia immediatamente sanzionato. Tra i chiarimenti che meritano attenzione quello secondo cui, in riferimento all’appello, l’imposta è dovuta dalla parte soccombente, e, in caso di soccombenza parziale, entrambe le parti devono versare il contributo, il che si verifica quando, successivamente all’appello principale, l’appellato propone appello incidentale. Non è stato affrontato, invece, il problema che deriva dagli scaglioni di valore della causa, così come meglio andremo ad argomentare. In materia di contributo unificato esistono, per ora, anche alcuni puntuali chiarimenti della segreteria della C.T. Prov. Massa Carrara e della Regionale di Potenza,
Categorie:Processo Tributario
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