20 novembre 2018
Recesso del socio nella società di persone: le modalità di liquidazione della quota
Daily news n. 199 del 20.11.2018 a cura di Cecilia Pasquale
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A seguito del recesso del socio, occorre liquidare la sua quota ai sensi dell’art. 2289 c.c.. Con l’uscita dalla compagine sociale, infatti, il socio acquisisce un diritto di credito ad una somma di denaro che rappresenta il valore della sua partecipazione, da determinarsi al momento dello scioglimento tenendo conto delle operazioni in corso e del valore dell’avviamento. La liquidazione può avvenire con risorse già nel patrimonio della società o appositamente conferite dai soci in occasione del recesso. Sul punto si è recentemente espresso il Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato con la massima 65/2018, affermando che solo nel primo caso i creditori possono opporsi alla riduzione di capitale ai sensi dell’art. 2306 c.c.; se la liquidazione avviene con i conferimenti effettuati dai soci il meccanismo ex art. 2306 c.c. non opera, indipendentemente dal fatto che i conferimenti siano al patrimonio della società o al capitale sociale.
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