2 dicembre 2019

Sanzioni per gli intermediari abilitati in caso di tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni

Daily news n. 209 del 02.12.2019 a cura della Redazione

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L'art. 7-bis del DLgs. 241/97 punisce con una sanzione da 516 euro a 5.164 euro l'omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni ad opera degli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DPR 322/98. Bisogna anche considerare l'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97 (introdotto dal DLgs. 158/2015), secondo cui "salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà". Non sussistono motivi ostativi all'applicabilità di questa norma, per cui se l'intermediario invia la dichiarazione con un ritardo massimo di 30 giorni, la sanzione irrogabile va da 258 euro a 2.582 euro. Tale sanzione è indipendente da quelle previste dal DLgs. 471/97 per le violazioni fiscali commesse dai contribuenti: infatti, si tratta di irregolarità non di questi ultimi ma degli intermediari abilitati o dei CAF. Quindi, nell'omessa dichiarazione dei redditi/IVA/IRAP e dei sostituti d'imposta e in presenza di incarico tempestivo del contribuente/sostituto d'imposta: i) a quest'ultimo, vengono irrogate le sanzioni dal 120% al 240% dell'imposta o delle ritenute non versate di cui agli artt. 1, 2 e 5 del DLgs. 471/97; ii) all'intermediario viene contestata la sanzione da 516 euro a 5.164 euro per l'omesso invio della dichiarazione. In caso di omesso/tardivo invio della dichiarazione unificata, al professionista viene irrogata una sanzione unica, e non tante sanzioni quante sono le dichiarazioni, come invece accade per il contribuente (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 11, § 7.2). Nel prosieguo della presente informativa, verrà esaminata nel dettaglio la richiamata disciplina sanzionatoria, analizzando, in particolare, gli aspetti relativi: i) all’incarico conferito dopo il termine di scadenza; ii) alla trasmissione delle dichiarazioni integrative; iii) ai modelli 730; iv) al cumulo giuridico e alla continuazione; v) al ravvedimento delle violazioni commesse.
Categorie:Professionisti  –  Sanzioni
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