24 maggio 2023

Scarto della comunicazione della cessione del credito: illegittimo se fondato solo sulla mera coincidenza soggettiva del beneficiario della detrazione

Daily news n. 94 del 24.05.2023 a cura di Gualtiero Santerini

Scarto della comunicazione della cessione del credito: illegittimo se fondato solo sulla mera coincidenza soggettiva del beneficiario della detrazione - Daily news n. 93 del 24.05.2023 a cura di Gualtiero Santerini€ 6,00

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Come noto, il Decreto Rilancio DL 34/2020 ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (poi prorogati fino al 31.12.2023), a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). Il legislatore, per reprime sul nascere comportamenti fraudolenti, ha introdotto il Decreto “Antifrode” il quale prevede un dettagliato sistema di controllo strutturato per evitare comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative. Il decreto prevede la possibilità per gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria di sospendere gli effetti della comunicazione e, se a seguito dell’istruttoria sono confermati gli “alert”, può procedere allo scarto. Con Sentenza n. 49/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I° di Lecco, si è pronunciata in ordine alla legittimità dello scarto della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito da superbonus 110%. Il presente contributo si propone di illustrare come gli “alert” introdotti dal Decreto Antifrode, se non supportati da una valida istruttoria da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria – che dimostri l’intento fraudolento del beneficiario - non possono portare, “ex se”, allo scarto della comunicazione dell’opzione.
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