3 dicembre 2020

Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR entro il 16 Dicembre 2020

Daily news n. 212 del 03.12.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR entro il 16 Dicembre 2020 - Daily news n. 212 del 03.12.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca€ 6,00

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L’articolo 2120 cod. civ. stabilisce l’obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente ad un tasso fisso dell’1,5%, al quale si deve aggiungere un ulteriore 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. La rivalutazione del TFR è soggetta, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, D. Lgs. n. 47/2000, ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell’17%. Sono interessati dall’adempimento, tutti i datori di lavoro, esclusi quelli che: i) non rivestono la qualifica di sostituto di imposta (es. datori di lavoro di colf e badanti); ii) si sono costituiti nel corso del 2020. Il versamento dell’imposta sostitutiva sul TFR avviene in due trance: i) la prima a titolo di acconto (entro il 16 dicembre) e; ii) la seconda a titolo di saldo (entro il 16 febbraio dell’anno successivo). Esistono due metodi (tra loro alternativi) per il calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR, ossia: i) il metodo storico, pari al 90% dell’imposta relativa all’anno precedente, calcolata sulla rivalutazione maturata nell’anno solare precedente (sul TFR al 31.12.2019), indipendentemente dalle cessazioni intervenute nel 2020; ii) il metodo previsionale, pari al 90% dell’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione presunta per il 2020, tenendo conto delle cessazioni avvenute entro il 30 novembre 2020. A prescindere dal metodo utilizzato per l’acconto, il saldo dell’imposta sostitutiva si calcola: i) prendendo come riferimento il 31 dicembre 2020 e; ii) applicando l’aliquota del 17%, sul valore delle rivalutazioni dei fondi TFR relative allo stesso anno. L’imposta così determinata dovrà essere versata al netto dell’ammontare dell’acconto già corrisposto. Il versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo: 1712 (per l’acconto) e 1713 (per il saldo). In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, si applicano le sanzioni amministrative (del 30% o del 15%) di cui all’articolo 13, del D.Lgs. 18.12.1997 n. 471. È possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, sempre che non sia stato nel frattempo notificato l’avviso di accertamento o quello bonario, emesso a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione.
Categorie:Versamenti
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