23 luglio 2024
Deducibilità contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali
News per i clienti dello studio n. 72 del 23.07.2024
Deducibilità contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali - News per i clienti dello studio n. 72 del 23.07.2024 | € 3,00 + IVA |
Gentile cliente, con la presente intendiamo effettuare una disamina circa la deducibilità o non dei contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali. E’ l’art.10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, a ricomprendere tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, «i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del medesimo decreto». A decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei contributi di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 è estesa anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, precedentemente esclusi, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 252 del 2005 (art. 1, comma 156, della legge di bilancio 2018).
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