24 luglio 2024
Obblighi IVA per gli eredi del professionista deceduto
News per i clienti dello studio n. 73 del 24.07.2024
Obblighi IVA per gli eredi del professionista deceduto - News per i clienti dello studio n. 73 del 24.07.2024 | € 3,00 + IVA |
Gentile cliente, con la presente desideriamo parlarLe di un argomento che potrebbe essere di interesse e, in particolare, degli aspetti riguardo agli obblighi IVA degli eredi di un professionista deceduto, qualora alla data del decesso sussistano: i) fatture con IVA a esigibilità differita ex art. 6 co. 5 del DPR 633/72 emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione e non ancora riscosse; ii) prestazioni professionali ultimate, ma non ancora fatturate, in quanto non è intervenuta la liberatoria da parte del committente per considerare l’operazione conclusa e, pertanto, fatturabile. In ossequio ai principi statuiti da Cass. SS.UU. 21.4.2016 n. 8059, gli eredi del professionista non possono chiudere la partita IVA del de cuius fino a quando non è incassata l'ultima parcella. Di conseguenza, in presenza di fatture ancora da emettere o di fatture ad esigibilità differita ancora da incassare, gli eredi possono mantenere aperta la partita IVA del professionista defunto anche oltre il termine di sei mesi dalla data del decesso, contravvenendo all'art. 35-bis co. 1 del DPR 633/72 (Risoluzione Agenzia delle Entrate 11.3.2019 n. 34). Agli eredi del professionista si applica l'art. 35-bis co. 2 del DPR 633/72 e, pertanto, gli stessi possono comunque anticipare l'emissione della fattura per le prestazioni il cui compenso non è ancora stato pagato, al fine di chiudere la partita IVA. In una situazione di questo tipo, dovranno essere computate nell'ultima dichiarazione IVA anche le operazioni ad esigibilità IVA differita, per le quali l'esigibilità medesima non si sia ancora verificata.
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