5 giugno 2017

Criticità aperte ai fini dell’Irap. Determinazione dell’autonoma organizzazione e separazione delle attività: amministratori, outsourcing, ecc…

Focus n. 22 del 05.06.2017 a cura di Ruggero Viviani - pag. 23

Criticità aperte ai fini dell’Irap. Determinazione dell’autonoma organizzazione e separazione delle attività: amministratori, outsourcing, ecc… - Focus n. 22 del 05.06.2017 a cura di Ruggero Viviani - pag. 23€ 10,00

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L’applicazione dell’Irap, in seguito alla pubblicazione della sentenza della corte costituzionale, n.156/2001, passa attraverso l’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione, da effettuarsi caso per caso. Nel corso del 2016 le sezioni unite della cassazione sono intervenute per indirizzare una giurisprudenza ondivaga, che non riusciva a delineare in modo marcato l’effettiva sussistenza dell’autonoma organizzazione in presenza di collaboratori. Così la sentenza n. 9451/2016 ha fissato il tetto di un collaboratore con mansioni di segretariato o esecutive, la cui esistenza colloca una certa attività economica al di fuori dell’ambito dell’Irap. Superato detto limite il contribuente deve corrispondere il tributo regionale. L’intervento delle sezioni unite non ha, comunque, dissipato tutte le incertezze in merito all’Irap in quanto la giurisprudenza, in alcuni casi, non ha tenuto in considerazione i principi contenuti nella succitata sentenza (si pensi, ad esempio, alla sentenza n. 12616/2016 relativa alle imprese familiari). Se da una parte l’esercizio per così dire comune di un’attività professionale, caratterizzata dal lavoro del titolare, dalla collaborazione di lavoratori dipendenti e dall’utilizzo di beni strumentali, rientra senza problemi nel profilo organizzativo tracciato dalla sentenza n. 9451/2016, cit., altrettanto non può dirsi per l’esercizio di attività economiche realizzato attraverso l’utilizzo di collaboratori esterni o di servizi diversi per mezzo dell’outsourcing. Nel caso di specie è necessario delineare correttamente il presupposto della responsabilità della struttura, contenuto nella sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, n. 12108 del 26 maggio 2009, per effetto del quale “ il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente, tra gli altri, sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse”. Un'altra criticità emerge nel caso in cui il libero professionista svolge contemporaneamente attività che richiedono una struttura organizzata (si pensi al dottore commercialista che utilizza un ufficio opportunamente arredato, collaboratori e computer per la tenuta della contabilità) e altre attività parallele per le quali detta struttura organizzata non viene utilizzata (si pensi alle attività di consulenza, di amministratore o di sindaco di società). Nel caso di specie, infatti, la cassazione, fin dal 2007, mediante la sentenza n. 9214, del 18 aprile 2007, ha precisato che occorre scindere le attività, distinguendo quella parte di compensi prodotti dalla struttura autonomamente organizzata, e pertanto soggetta all’Irap, dai compensi prodotti in assenza di tale struttura, esclusi dall’ambito del tributo regionale. Il presente intervento è finalizzato a fare il punto della situazione ad oggi, tenendo conto delle più recenti sentenze della corte di cassazione.
Categorie:Giurisprudenza  –  Irap
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