17 febbraio 2012

Il punto sulle Società di comodo

Focus N. 6 del 17.02.2012 a cura di Ennio Vial - pag. 27

Il punto sulle Società di comodo - Focus N. 6 del 17.02.2012 a cura di Ennio Vial - pag. 27€ 10,00

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La disciplina delle società di comodo è stata significativamente incisa dalla Manovra bis 2011, da un lato, con l’introduzione di una maggiorazione dell’aliquota IRES e, dall’altro, con la presunzione di ‘non operatività per le società con perdite sistematiche. Per le società di comodo l’aliquota IRES passa dal 27,5 al 38 per cento. Infatti, la Manovra bis 2011 (comma 36-quinquies dell’art. 2 del D.L. n. 138/ 2011) prevede la maggiorazione dell’aliquota dell’IRES di 10,5 punti percentuali. La maggiorazione dell’aliquota riguarda soltanto i soggetti passivi dell’IRES indicati nell’art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994, che: (i) non hanno superato il ‘‘test di operatività ’’, in quanto l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi (esclusi quelli straordinari) risultanti dal conto economico è inferiore a quello dei ‘‘ricavi figurativi’’ determinati mediante l’applicazione dei coefficienti previsti dalla norma al valore di determinati beni; (ii) sono non operative ‘‘per presunzione’’, ai sensi della Manovra bis 2011 (commi da 36-decies a 36-duodecies dello stesso art. 2 del D.L. n. 138/ 2011), a prescindere dal superamento del test di operatività.Per quanto concerne la base di calcolo, la maggiorazione IRES si applica al reddito complessivo e, quindi, anche sulla eventuale parte di reddito imponibile eccedente quello minimo. La Manovra bis 2011 amplia anche l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle società di comodo con l’inclusione delle società che, a prescindere dal superamento o meno del ‘test di operatività’’: (i) per tre periodi d’imposta consecutivi dichiarano una perdita fiscale; (ii) per due anni una perdita fiscale e per un anno un reddito inferiore a quello minimo presunto in base all’art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994; tali soggetti si presumono non operativi e sono tenuti ad applicare le regole di determinazione del reddito minimo, compresa la maggiorazione IRES del 10,5%.
Categorie:Società
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