21 luglio 2014
Il recesso “tipico” del socio nelle società di persone
Focus N. 29 del 21.07.2014 a cura di Riggero Viviani - pag. 29
Il recesso “tipico” del socio nelle società di persone - Focus N. 29 del 21.07.2014 a cura di Riggero Viviani - pag. 29 | € 10,00 + IVA |
Il socio può uscire dalla società di persone ricevendo, alternativamente, la liquidazione della quota direttamente dalla società o cedendo la quota ai soci superstiti o a terzi, al momento ancora estranei alla compagine sociale. La prima fattispecie viene denominata “recesso tipico” e rappresenta l’oggetto della presente trattazione. Il recesso del socio rappresenta un’operazione specificamente disciplinata dal codice civile. Secondo la dottrina, sotto l’aspetto prettamente civilistico, il recesso è un diritto potestativo ( ), personale ( ), indivisibile ( ) e costituisce una dichiarazione di volontà recettizia ( ). Sono numerosi i nodi che riguardano specificamente detta fattispecie: la responsabilità del socio uscente, il diritto alla liquidazione della quota, gli obblighi dichiarativi ed in particolare, sotto l’aspetto fiscale, la deducibilità delle somme corrisposte al socio uscente dalla società e i connessi redditi fiscali da dichiarare in capo al socio stesso.
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