11 maggio 2015

L’ammortamento fiscale delle immobilizzazioni materiali: disamina attraverso gli orientamenti giurisprudenziali

Focus N. 19 del 11.05.2015 a cura di Ruggero Viviani - pag. 29

L’ammortamento fiscale delle immobilizzazioni materiali: disamina attraverso gli orientamenti giurisprudenziali - Focus N. 19 del 11.05.2015 a cura di Ruggero Viviani - pag. 29€ 10,00

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L’ammortamento fiscale rappresenta un procedimento contabile-amministrativo che consente di ripartire il costo sostenuto per l’acquisto di un’immobilizzazione materiale o immateriale in un periodo di tempo determinato. Il legislatore fiscale disciplina la fattispecie dell’ammortamento dei beni strumentali materiali nell’ambito dell’impresa, nel corpo dell’art. 102 del tuir. La norma, in estrema sostanza, con l’ausilio delle tabelle contenute nel D.M. 31 ottobre 1988 individua, per i beni di che trattasi, un periodo di tempo minimo entro il quale ripartire il costo delle immobilizzazioni materiali. In ogni caso occorre anche tener conto di quanto previsto dall’art. 2426 cod. civ. il quale, nell’ambito della disciplina del bilancio, stabilisce che il costo delle immobilizzazioni materiali debba essere ripartito entro il periodo di utilizzo del bene, nel corso del quale questo produce utilità per l’impresa. In effetti la valutazione civilistica influisce sull’ammortamento fiscale posto che sussistono due disposizioni in particolare che collegano fortemente i due binari (il binario civilistico e quello fiscale). Mi riferisco all’art. 83, comma 1 del tuir che stabilisce il principio della derivazione, per effetto del quale il reddito fiscale si determina partendo dal reddito di bilancio ed apportando ad esso le variazioni fiscali in aumento e in diminuzione fissate dalle diverse regole tributarie rispetto a quelle civilistiche. Un’altra norma di rilievo è costituita dall’art. 109, comma 4 del tuir che richiede in generale la preventiva imputazione dei costi nel conto economico (e dell’ammortamento, nel caso di specie) affinché essi possano essere dedotti. Nella fattispecie emerge il caso dell’ammortamento integrale dei beni di modico valore (beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,46). Nella fattispecie si ravvisa una certa conflittualità di disposizioni diverse per effetto della contestualità del principio generale della previa imputazione dei costi nel conto economico e della specifica norma che ammette la deduzione del cento per cento della spesa nell’anno del suo sostenimento, relativamente ai suddetti beni, ai sensi dell’art. 102, comma 5 del tuir. Occorre aggiungere altre disposizioni “speciali”, relative alla disciplina fiscale degli immobili, dei mezzi di trasporto a motore, degli impianti telefonici, tenendo ancora presente che i beni dell’impresa possono essere concessi in uso ai dipendenti, agli amministratori ed ai soci, attivando ulteriori specifici regimi fiscali dei beni di che trattasi strettamente legati all’inquadramento fiscale dei compensi e dei redditi in capo ai suddetti soggetti. Anche l’utilizzo indiretto dei beni, perché concessi in uso a terzi, ad esempio ai clienti, apre ulteriori problematiche connesse con la possibilità di dedurre fiscalmente i costi sostenuti per l’acquisto di beni durevolmente utilizzati dall’impresa. Occorre constatare che la fattispecie dell’ammortamento denota ancora alcune criticità, che verranno analizzate nell’ambito del presente intervento.
Categorie:Bilancio
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