17 luglio 2017

L’utilizzo del credito Iva trimestrale

Focus n. 28 del 17.07.2017 a cura di Michele Bana - pag. 45

L’utilizzo del credito Iva trimestrale - Focus n. 28 del 17.07.2017 a cura di Michele Bana - pag. 45€ 10,00

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L’eccedenza detraibile infrannuale Iva può essere richiesta a rimborso, o per l’utilizzo in compensazione, qualora ricorrano le condizioni individuate dall’art. 30, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972 – riguardanti il rimborso annuale (aliquota media, operazioni non imponibili, acquisto di beni ammortizzabili, prestazioni di servizi non soggette ad Iva e contribuenti non residenti) – con le limitazioni stabilite dal successivo art. 38-bis, co. 2, del Decreto Iva. La relativa istanza, in presenza dei necessari presupposti, deve essere presentata, in via telematica, mediante l’utilizzo del modello IVA TR. In particolare, per le istanze relative al credito IVA del secondo trimestre 2017, il predetto modello dovrà essere presentato dal 1° luglio e sino al 31.7.2017, tenendo conto delle recenti novità introdotte dall’art. 3 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) in materia di apposizione del visto di conformità e compensazioni. Sul punto, si segnala che, l’Agenzia delle entrate (Provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2017 n. 124040) ha recentemente approvato il nuovo modello IVA TR con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. Il nuovo modello deve essere utilizzato già a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale relative al secondo trimestre 2017.
Categorie:Adempimenti  –  Iva
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