26 ottobre 2015

La disciplina civilistica della scissione di società

Focus N. 39 del 26.10.2015 a cura di Michele Bana - pag. 46

La disciplina civilistica della scissione di società - Focus N. 39 del 26.10.2015 a cura di Michele Bana - pag. 46€ 10,00

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Il codice civile prevede diverse "forme di scissione" il cui denominatore comune è rinvenibile nella presenza di tre elementi soggettivi: (i) la società scissa che trasferisce tutto o parte del suo patrimonio; (ii) le società beneficiarie del trasferimento; (iii) i soci della società scissa destinatari delle nuove azioni o quote emesse dalle società beneficiarie. Sotto il profilo operativo, la finalità dell’operazione di scissione può essere rappresentata dalla necessità di conseguire uno dei seguenti obiettivi: (i) separare una delle aree di business, con o senza modifiche della compagine sociale; (ii) riorganizzare le attività produttive all'interno di un gruppo; (iii) ridefinire la struttura finanziaria delle società coinvolte; (iv) disinvestire ed attuare processi di liquidazione. Al contrario della fusione, la scissione comporta un frazionamento patrimoniale: a fronte dei trasferimenti alle società beneficiarie, la società scissa rileva una diminuzione patrimoniale che non ha contropartita alcuna, mentre i soci della società partecipante alla scissione ottengono, in sostituzione delle azioni o quote della società scissa, le partecipazioni delle società beneficiarie. La procedura attraverso la quale bisogna transitare, per addivenire al perfezionamento di un'operazione di scissione, è disciplinata dagli artt. da 2506 a 2506-quater c.c., all’interno dei quali è effettuato un ampio rinvio alle altre norme del codice civile che disciplinano le operazioni di fusione: le uniche disposizioni proprie delle operazioni di fusione, che non risultano espressamente richiamate nell'ambito della disciplina della scissione, sono quelle di cui all'art. 2501-bis c.c., in materia di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento e quelle di cui all'art. 2505-quater c.c., relative alle semplificazioni procedurali concernenti le operazioni che non coinvolgono società per azioni, né in accomandita per azioni, né cooperative per azioni. Si tratta, in quest’ultimo caso, delle semplificazioni procedurali che attengono il dimezzamento dei termini che devono intercorrere: (i) tra la data di deposito del progetto di scissione presso la sede sociale e di sua iscrizione nel Registro delle imprese – ovvero pubblicazione sul sito Internet della società, ai sensi degli artt. 2506-bis, ultimo co., 2501-ter, co. 3 e 4, c.c. – e la data in cui si può tenere l'assemblea dei soci (termine dimezzato da 30 a 15 giorni); (ii) tra la data di iscrizione nel Registro delle imprese della decisione con cui i soci approvano il progetto di scissione e la data in cui può avere luogo la stipula dell'atto di scissione (termine dimezzato da 60 a 30 giorni). Sul punto, la prassi notarile ritiene, tuttavia, che il citato art. 2505-quater c.c. "pur non essendo espressamente richiamato in materia di scissione, deve necessariamente applicarsi alla stessa poiché non integra una disposizione autonoma ma una modalità di applicazione degli articoli [ivi] richiamati” (Comitato Triveneto dei Notai, massima L.A.8).
Categorie:Operazioni straordinarie
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