10 marzo 2014

Trasferimenti di terreni agricoli: la fiscalità indiretta

Focus N. 10 del 10.03.2014 a cura della Redazione - pag. 21

Trasferimenti di terreni agricoli: la fiscalità indiretta - Focus N. 10 del 10.09.2014 a cura della Redazione - pag. 21€ 10,00

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La legge di stabilità per il 2014 ha aggiunto – in materia di trasferimenti immobiliari - una nuova aliquota, quella del 12%, alle due aliquote del 9% e del 2% previste, inizialmente, dal DLgs. 23/2011, da applicare agli atti di trasferimento aventi ad oggetto terreni agricoli a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Il quadro impositivo sopra delineato è completato da una norma abrogativa (art. 10 co. 4 del DLgs. 23/2011), con la quale sono state soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali, concernenti gli atti di trasferimento immobiliare, con una sola eccezione, costituita dalle agevolazioni per la proprietà contadina, come previste dall’art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009. Pertanto, in base alle nuove disposizioni, con decorrenza 1.1.2014, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli: i) a favore di IAP o coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione assistenziale e previdenziale, qualora decidessero di acquistare il terreno agricolo senza l’agevolazione della Piccola Proprietà contadina, scontano l’imposta di registro nella misura “ordinaria” del 9% (con la misura minima di 1.000,00 euro) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50,00 euro ciascuna (esenzione invece dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie); ii) a favore di IAP o coltivatori diretti, non iscritti alla relativa gestione assistenziale e previdenziale, scontano l’imposta di registro con l’aliquota del 12% (con la misura minima di € 1.000). In tale circostanza sono dovute altresì le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro cadauna (esenzione invece dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie); iii) a favore di soggetti diversi da IAP o da coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione assistenziale e previdenziale ( quindi TUTTI gli altri contribuenti), scontano l’imposta di registro con l’aliquota del 12% (con la misura minima di € 1.000). In tale circostanza sono dovute altresì le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro cadauna (esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie); iv) in presenza delle condizioni richieste per l’applicazione dell’agevolazione per la proprietà contadina dall’art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009, scontano l’imposta di registro e l’imposta catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna e l’imposta ipotecaria ordinaria (1%).
Categorie:Imposta di registro
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