6 marzo 2015

La mancata costituzione in giudizio non salva il fisco dal pagamento delle spese di lite

Il Fatto e il Diritto n. 6 del 06.03.2015 a cura di Valeria Fusconi

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In caso di annullamento giudiziale della pretesa fiscale, l’amministrazione può essere condannata a pagare le spese processuali anche se non si è costituita in giudizio. Con una motivazione molto articolata, interessante e ricca di spunti critici, la Corte di Cassazione (ord. n. 373 del 2015, qui annotata) ha accolto il ricorso del contribuente che contestava l’operata compensazione delle spese di lite, giustificata invece, secondo il giudice di merito, dalla circostanza che la parte pubblica aveva omesso di costituirsi in giudizio. E’ un intervento giurisprudenziale particolarmente significativo, che scoraggia il distorto utilizzo della normativa fiscale (D. Lgs. n. 546/1992) la quale – a differenza di quella processuale civilistica – consente al processo tributario di svolgersi anche senza la partecipazione attiva della parte resistente, che sarà in ogni caso destinataria ad ogni effetto dei provvedimenti assunti dal giudice. Se per la condanna del fisco in caso di autotutela in pendenza di giudizio si è resa necessaria l’abrogazione del terzo comma dell’art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992, il quale sanciva che le spese del giudizio estinto, in tutte le fattispecie previste dal precedente comma 1 (nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere) restavano a carico della parte che le aveva anticipate, questo ulteriore tassello – seppure giurisprudenziale – sancisce l’applicabilità dell’art. 91 c.p.c. (condanna al pagamento delle spese di lite) anche nel caso in cui “la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva” e, anzi, attribuendo a tale circostanza un significato marcatamente negativo, potendosi considerare “espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all’adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale”.
Categorie:Accertamento  –  Giurisprudenza
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