15 marzo 2024

La partecipazione attiva all’attività di verifica a nome dell’associazione ingenera nei terzi l’esercizio di poteri rappresentativi

Il Fatto e il Diritto n. 10 del 15.03.2024 a cura di Gianfranco Antico

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E’ legittimo il comportamento dell’Amministrazione finanziaria che procede ad una attività di verifica nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, con l’assistenza di colui che formalmente risulti essere il legale rappresentante dell’associazione, anche quando il medesimo dichiari, in sede di operazioni, di essere cessato dalla carica, giacché, in difetto di denunce di variazione, spetta a chi assume siffatta circostanza fornirne inequivoca dimostrazione mediante la produzione degli atti associativi corrispondenti (Ordinanza della Corte di Cassazione n.1028 del 10 gennaio 2024).
Categorie:Accertamento  –  Giurisprudenza
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