5 dicembre 2018

Accantonamenti TFM deducibili solo con data certa

Memory n. 337 del 05.12.2018 a cura di Alessandro Borghese

Il trattamento di fine mandato (TFM) rappresenta un’indennità che spetta agli amministratori al momento in cui cessa il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la società amministrata. Al fine di evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria sulla congruità dell’accantonamento del TFM, è indispensabile che l’ammontare di tale indennità, oltre a rispettare le condizioni di effettività e congruità, sia determinato tenendo conto del criterio di ragionevolezza, vale a dire delle dimensioni aziendali, della struttura, del volume d’affari nonché della complessità dell’amministrazione della società. La disciplina relativa alla deducibilità dell’accantonamento per il TFM degli amministratori è soggetta alle regole di deducibilità previste dall’art. 105, co. 4, del TUIR, il quale fa specifico richiamo al citato art. 17, co. 1, lett. c) del TUIR. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate (R.M. n. 211/E/2008) ha chiarito che il rimando all’art. 17 del TUIR deve “rigorosamente ed esclusivamente intendersi quale specifico riferimento ai rapporti risultanti da data certa”. Dello stesso avviso, la Corte di Cassazione 20.7.2018 n. 19368, la quale ha confermato che gli accantonamenti al trattamento di fine mandato degli amministratori sono deducibili solamente se il diritto spettante agli amministratori deriva da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto. Secondo la Cassazione, il rinvio, effettuato dall'art. 105 co. 4 del TUIR, alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR, è da considerarsi un "rinvio pieno, nel senso che ai fini della deducibilità dei relativi accantonamenti si richiede che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto". La sentenza si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass. n. 16788/2016) cui ha aderito anche l'Agenzia delle Entrate (da ultimo, ris. n. 124/2017), ad avviso della quale, in assenza di data certa, l'onere sostenuto dalla società risulta deducibile nell'esercizio di erogazione dell'indennità di fine mandato.
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