9 maggio 2012

Agevolazione ACE: alcuni aspetti critici

Memory n. 194 del 09.05.2012 a cura di Edoardo Martini

L’art. 1 del D.L. n. 201/2011 riconosce – a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 – una deduzione dal reddito d’impresa, ma non dalla base imponibile Irap, di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio dei seguenti contribuenti (si veda sull’argomento nostra Daily News n.99 del 03.04.2012): (i) s.p.a., s.r.l., s.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione, nonché quelle europee di cui al Regolamento n. 2157/2001/CE e cooperative europee previste dal Regolamento n. 1435/2003/CE, residenti nel territorio dello Stato; (ii) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; (iii) le società e gli enti commerciali di cui all’art. 73, co. 1, lett. d), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non residenti nel territorio dello Stato, qualora dispongano nello stesso di una stabile organizzazione; (iv) s.n.c., s.a.s. ed imprenditori individuali in contabilità ordinaria.
Il predetto rendimento nozionale è fissato nel 3,00% per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione: a partire dal quarto periodo d’imposta, sarà, invece, definito con un apposito Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.
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