6 dicembre 2023

Ammessa la fruizione NASPI anche in caso di dimissioni per trasferimento

Memory n. 191 del 06.12.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sentenza n. 258 del 02.10.2023 la Corte d’Appello di Firenze, Sezione Lavoro, ha stabilito che ai fini del riconoscimento della NASPI è sufficiente che la risoluzione del rapporto di lavoro sia riferibile a un fatto altrui, normalmente del datore di lavoro, idoneo a non consentire la prosecuzione. Nel dettaglio, in caso di trasferimento della sede di lavoro oltre 50 km dalla residenza del lavoratore il lavoratore può fruire della NASPI anche in caso di dimissioni. Nel caso esaminato dalla Corte, la lavoratrice impiegata in una sede sita a Firenze ha ricevuto una comunicazione di trasferimento presso la sede di Massa per essersi determinata nell’organico l’esigenza di ridurre il personale presso la prima sede. Considerata la mancata impugnazione del trasferimento, il lavoratore ha subito il diniego del trattamento, e da qui l’avvio del procedimento giudiziario in oggetto. Segnaliamo che con circolare n. 21 del 10.02.2023, ha fornito numerose precisazioni in relazione ad alcune peculiari fattispecie di concessione del trattamento NASPI, con particolare riferimento alle procedure di crisi d’impresa (articoli 189 e 190 del D.Lgs. n. 14/2019), nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa, cessazione del rapporto per recesso del curatore e risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale. Tra i vari chiarimenti forniti, si segnalano i seguenti: i) presupposto per l’applicazione della NASPI è che il rapporto sia cessato involontariamente e che l’interessato possa conseguentemente far valere lo stato di disoccupazione involontaria; ii) la cessazione del rapporto di lavoro in essere ai sensi dell’articolo 189 del D.Lgs. n. 14/2019 si considera perdita involontaria dell’occupazione, e le dimissini per giusta causa rassegnate dal lavoratore hanno decorrenza con effetto dalla data i apertura della liquidazione giudiziale, condecorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate; iii) in caso di recesso del curatore e risoluzione di diritto, ovvero le due cessazioni del rapporto previste dall’articolo 189, commi 2 e 3, la decorrenza della cessazione si ha alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
Categorie:Lavoro
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 9
Videoconferenza: professionista
8 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 255,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 7
9 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA