20 dicembre 2017

Apprendistato professionalizzante in deroga ai limiti di età: chiarimenti ministeriali

Memory n. 371 del 20.12.2017 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’interpello n. 5 del 30.11.2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito precisazioni in relazione alla formazione da erogare nel caso di apprendistato in deroga ai limiti di età. Secondo quanto previsto dall’articolo 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, il datore di lavoro ha la possibilità di assumere tramite apprendistato professionalizzante lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale in deroga al limite di età previsto (29 anni). Viene richiesto al ministero, in particolare, di chiarire quale sia l’obbligo formativo in capo al datore di lavoro in questa specifica ipotesi, considerato che il lavoratore potrebbe aver acquisito conoscenze / competenze specifiche in occasione di occupazioni precedenti. Con l’interpello in commento viene specificato che le Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante hanno precisato che la formazione di base e trasversale deve indicativamente avere come oggetto una serie di competenze di carattere generale che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte (sicurezza, organizzazione e qualità, capacità relazionale e comunicazionale, competenze digitali, sociali e civiche). In ragione dei contenuti, il Ministero ritiene che la formazione sia ultronea rispetto a coloro che abbiano già acquisito le nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative. Il Ministero specifica che l’articolo 47 comma 4 descrive una fattispecie di apprendistato professionalizzante del tutto peculiare e caratterizzata dalla finalità primaria di assicurare il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro a prescindere dalla loro età anagrafica. Allo stesso modo si deve ritenere eccessiva l’erogazione di tale formazione nell’ambito di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di attestazione formale dell’acquisizione delle competenze di base e trasversali, in conformità ai contenuti sanciti dalle Linee Guida e dalla normativa regionale di riferimento.
Categorie:Lavoro
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