29 giugno 2016

Assegni per il nucleo familiare: periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017

Memory n. 195 del 29.06.2016 a cura di Omar Rigamonti

Come noto, l’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto. La misura dell’assegno è calcolata secondo: i) la tipologia del nucleo familiare; ii) del numero dei componenti il nucleo familiare; iii) del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili). L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’Inps in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente. In attuazione a tale previsione, l’INPS (Circolare n. 92 del 27 maggio 2016) ha recentemente fornito i livelli di reddito familiare (ed i corrispondenti importi mensili) per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare, validi dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017. Preme evidenziare che i livelli di reddito e gli importi mensili dell’assegno non sono stati rivalutati rispetto a quelli in vigore fino al 30 giugno 2016, in quanto la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2014 e l’anno 2015 è risultata pari a -0,1%. Si riportano, di seguito, tutte le tabelle contenenti le fasce reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari.
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