8 gennaio 2024

Assegno di inclusione: operativo dal 1 gennaio 2024

Memory n. 01 del 08.01.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con gli articoli da 1 a 9 del DL n. 48 del 04.05.2023 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 01.01.2024, l’istituto del reddito di inclusione, ovvero una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale di fasce deboli attraverso percorsi di reinserimento sociale e lavorativo. Con il successivo articolo 10, invece, viene introdotta una forma di beneficio a favore di coloro che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione che prevede l’esclusione dal 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua e per un periodo massimo di 12 mesi. Tale beneficio, viene precisato, trova applicazione anche con riferimento alle trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Tra le condizionalità si segnala la restituzione del beneficio nel caso di licenziamento del lavoratore nei 24 mesi successivi all’assunzione, salo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo. Per le assunzioni a termine viene invece previsto un beneficio ridotto del 50%, applicabile nel limite massimo di 4.000 euro l’anno e con riferimento ad un periodo di 12 mesi. Un ulteriore beneficio viene previsto a favore delle agenzie per il lavoro, a cui viene riconosciuto il 30% dell’incentivo massimo annuo previsto per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato per ogni beneficiario dell’assegno di inclusione assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva. Con riferimento agli enti del terzo settore, viene previsto uno specifico beneficio per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività di mediazione svolta, pari al 60% dell’intero incentivo rionosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché dell’80% per le assunzioni a tempo determinato.
Categorie:Lavoro
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