11 settembre 2023

Assunzione NEET: chiarimenti INPS in materia di cumulo

Memory n. 132 del 11.09.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Secondo quanto chiarito dall’INPS con messaggio n. 2923 del 10.08.2023 la riduzione al 20% dei benefici per il datore di lavoro sull’assunzione di NEET non riguarda le ipotesi in cui si procede all’esonero sulla quota IVS a suo carico. Con l’articolo 27 del DL 48/2023 viene previsto un incentivo all’occupazione giovanile che prevede, per un periodo di 12 mesi, un beneficio pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le nuove assunzioni effettuate dal 01.06.2023 fino al 31.12.2023, ridotto al 20% nel caso di cumulo con altri incentivi e benefici previsti dalla legge. Sono interessati dall’agevolazione le assunzioni effettuate nei confronti di lavoratori che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, ce non lavorano e non sono inseriti in un corso di studio o formazione e che siano registrati al programma operativo nazionale iniziatriva occupazione giovani. Il benneficio, operativammente, viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili a seguito di domanda all’INPS, presentata tramite procedura telematica. Con riferimento alla tipologia di contratti incentivati, il legislatore concede tale nuovo beneficio sulle sole assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere (restano esclusi i rapporti di lavoro domestici). Segnaliamo che tra i benefici che possono essere oggetto di cumulo con la nuova misura, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 114 della legge n. 205 del 27.12.2017, figura l’articolo 1, comma 297 della legge n. 197 del 29.12.2022, ovvero il principale beneficio previsto dal nostro ordinamento in materia di assunzioni. Ricordiamo che con la circolare n. 68 del 21.07.2023 INPS ha fornito le prime istruzioni operative sul beneficio in oggetto.
Categorie:Lavoro
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