16 gennaio 2013

Aumento delegato di capitale sociale: il limite quinquennale vale solo per l’assunzione della delibera

Memory n. 24 del 16.01.2013 a cura di Edoardo Martini

L'art. 2443 co. 1 c.c. prevede che lo statuto possa attribuire agli amministratori di spa la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel Registro delle imprese. Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato – con la stesura di un apposito documento interpretativo - ha fatto chiarezza su alcune modalità di esercizio della delega conferita all’organo amministrativo per l’aumento di capitale. Sul punto, i notai precisano che il limite quinquennale in esame attiene al termine massimo entro il quale l’organo amministrativo può esercitare il potere delegato e, più precisamente, il termine ultimo per potere assumere la decisione di aumentare il capitale della società, per la quale sono stati delegati. Tale limite non deve riguardare, invece, il materiale articolarsi dell’operazione successive alla deliberazione assunta quali, ad esempio, l’esercizio dell’opzione da parte dei soci sottoscrittori e il versamento nelle casse sociali delle nuove azioni sottoscritte. Secondo i notai, dunque, la sottoscrizione dell’aumento di capitale e quindi la chiusura dell’operazione può superare, anche ampiamente, il termine quinquennale previsto dalle norme. Questo perché le disposizioni di legge fissano soltanto il termine massimo quinquennale per assumere la decisione, ma non dettano un limite per l’adesione dei potenziali sottoscrittori – siano essi soci o terzi – alla proposta di aumento: può quindi desumersi un’ampia libertà dell’organo amministrativo nel determinare, in piena coerenza con la ratio della delega stessa, l’arco temporale nel quale l’operazione deve chiudersi. Si rammenta, infine, che, anche agli amministratori di s.r.l. può essere attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale. Tale previsione è indicata all’articolo 2481 del codice civile. Quest’ultima disposizione civilistica non fissa un termine massimo per assumere tale decisione, ma richiede soltanto che l’assemblea fissi un limite temporale all’operazione: nel rispetto quindi della scadenza fissata dall’assemblea, che non può mancare a pena di invalidità della delega, e in analogia a quanto previsto per l’aumento di capitale delegato nelle S.p.a. anche gli amministratori di srl potranno deliberare un aumento di capitale a pagamento che si concluda dopo il termine contemplato nell’atto di conferimento della delega.
Categorie:Diritto Societario
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