3 maggio 2016

Autotrasportatori: attestazione del “requisito di idoneità finanziaria”

Memory n. 129 del 03.05.2016 a cura di Omar Rigamonti

Come noto, per procedere all’iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi è necessario presentare una richiesta agli uffici deputati alla tenuta dell'Albo Provinciale, presso l'Amministrazione Provinciale del territorio dove l'impresa possiede la sede principale. Ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione è indispensabile dimostrare il possesso dei seguenti requisitri imprescindibili: i) l’idoneità professionale; ii) l’onorabilità; iii) la capacità finanziaria; L’idoneità finanziaria si intende posseduta quando l’impresa dimostri una disponibilità pari a: i) Euro novemila (€ 9.000), qualora abbia la disponibilità di un solo autoveicolo; ii) Euro cinquemila (€5.000) per ogni altro veicolo aggiuntivo. Ai fini della dimostrazione del suddetto requisito, l’impresa può produrre, alla valutazione dell’Amministrazione Provinciale, una specifica documentazione contabile da cui si evinca il possesso di tale idoneità finanziaria accompagnata da specifica attestazione di un revisore dei conti, iscritto nel relativo albo. In alternativa, la prova del possesso della capacità finanziaria può essere fornita attraverso: i) una o più attestazioni rilasciate dagli istituti bancari; ii) con polizze fidejussorie assiocurative o bancarie. In tale quadro normativo, è anche intervenuta ASSIREVI (documento di ricerca 197-marzo 2016), fornendo alcune indicazioni pratiche nel caso in cui fosse affidato, ad una società di revisione, l’incarico di rilasciare l’attestazione avente ad oggetto la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria appena descritto.
Categorie:Autotrasporti
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