26 gennaio 2016

Benefici gasolio ad uso autotrazione IV °trimestre 2015: istanza entro il 31.01.2016

Memory n. 21 del 26.01.2016 a cura di Omar Rigamonti

Entro il 31 gennaio 2016, è possibile presentare la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio per il gasolio ad uso autotrazione, facendo riferimento ai consumi effettuati tra il 1° ottobre 2015 e il 31 dicembre 2015, ad esclusione del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore (legge di stabilità 2015). A tal fine, l’Agenzia delle Dogane (nota del 17.12.2015 n. 141033) ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il software aggiornato con cui le imprese di autotrasporto possono, appunto, richiedere il rimborso delle accise sul gasolio consumato nel IV trimestre del 2015 (l'importo rimborsabile è di euro 214,18609 per 1000 litri di gasolio). Si rammenta, al riguardo che possono usufruire dell’agevolazione in esame: i) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; ii) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/1997; iii) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; iv) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Sono attualmente esclusi dal rimborso del caro gasolio: i) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate. Anche se è una novità che non interessa la comunicazione che dovrà essere presentata entro il prossimo 31.01.2016, è bene precisare che la legge di stabilità 2016, in vigore dallo scorso 01.01.2016, ha previsto che il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non compete più, a decorrere dal 01.01.2016, per i veicoli di categoria “euro 2” o inferiore. Ne consegue, che il soggetto che presenterà la dichiarazione trimestrale, a decorrere dal 01.01.2016, dovrà attestare (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n.445/2000) l’insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta, dichiarando, nell’istanza di richiesta che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
Categorie:Autotrasporti
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