27 settembre 2012

Beni ai soci: ultimi chiarimenti ministeriali ( C.M. 36/E del 24 settembre 2012)

Memory n. 376 del 27.09.2012 a cura di Mauro Muraca

Come noto, l’art. 2, co. da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. n. 138/2011 dispone che in caso di concessione di beni d’impresa in godimento ai soci o familiari, l’eventuale differenza tra valore di mercato del diritto di godimento del bene stesso e l’eventuale corrispettivo pagato dal socio utilizzatore costituisce reddito diverso (nuova lett. h-ter dell’art. 67 del Tuir), mentre in capo al soggetto concedente (società o impresa) si realizza l’indeducibilità di tutti i costi (quote di ammortamento se il bene è detenuto in proprietà, canoni di locazione qualora sia posseduto in locazione, anche finanziaria, spese di gestione, ecc.). Sulla disciplina in esame è intervenuta, a distanza di pochi mesi, l’Agenzia delle Entrate con due importanti documenti prassi ( C.M. n. 24/E del 15 giugno 2012 e C.M. n. 36/E del 24 settembre 2012) al fine di fornire chiarimenti utili in merito alla cosiddetta disciplina sostanziale, vale a dire, appunto, la tassazione del reddito figurativo in capo al soggetto utilizzatore del bene e l’indeducibilità dei costi nel caso in cui il corrispettivo percepito dalla società sia inferiore al valore normale. Con la Circolare n. 36/E diffusa in data 24 settembre 2012, l’Agenzia precisa che: i) per i beni che vengono utilizzati privatamente da soci di società trasparenti, il reddito diverso ( differenza tra valore normale dell’uso e prezzo pagato dal socio) deve essere decurtato di quanto imputato come reddito d’impresa a seguito della indeducibilità dei costi; ii) per le auto aziendali concessi in uso ai soci, la quantificazione del valore di mercato si effettua applicando i medesimi importi stabiliti per i benefit dei dipendenti ( 30% della tariffa ACI dei 15.000 km al netto del corrispettivo eventualmente pagato); iii) in assenza della documentazione di data certa, il contribuente può comunque dimostrare diversamente gli elementi dell’accordo che disciplina l’utilizzo del bene. L’ultimo chiarimento fornito dall’Agenzia riguarda, infine, i beni per i quali il D.P.R. n. 917/1986 garantisce l’integrale deducibilità dei costi, anche quando gli stessi, per loro natura, si prestano ad un uso promiscuo, come ad esempio i taxi (che la disciplina in materia prevede la possibilità di utilizzare anche per scopi privati).
Categorie:Adempimenti  –  Circolari Ministeriali
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