6 dicembre 2017

Beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro: modalità di applicazione del “super-ammortamento”

Memory n. 355 del 06.12.2017 a cura di Franca Recenti

Ai sensi dell’art. 102, co. 5, del TUIR, i costi relativi ai beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 sono deducibili dal reddito di impresa: i) integralmente, con riferimento alle relative spese di acquisizione, nell’esercizio in cui le stesse sono state sostenute, oppure; ii) sulla base delle quote risultanti dall’applicazione delle percentuali indicate nel DM 31.12.88. I beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro possono fruire dell'incremento del 40% del costo del bene ai fini dei c.d. super-ammortamenti (art. 1 co. 91 - 94 e 97 della L. 208/2015, prorogata per il 2017 dalla legge di bilancio 2017). Per tali beni, è quindi possibile dedurre il 40% interamente nell'anno dell'acquisto. Con la recente risoluzione n. 145 del 24.11.2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazione della disciplina dei super-ammortamenti con riferimento ai beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro precisando che, laddove il contribuente decida di ammortizzare in bilancio i beni in esame in più esercizi, dal punto di vista fiscale: i) occorre dedurre le quote di ammortamento dei beni ai sensi dell'art. 102 co. 1 e 2 del TUIR, nel rispetto del principio di previa imputazione a Conto economico; ii) si possono dedurre extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando i coefficienti previsti dal DM 31.12.88, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio. Diversamente, laddove il contribuente decida di dedurre integralmente il costo del bene nell'esercizio di acquisto, dal punto di vista fiscale, lo stesso deduce integralmente, nell'anno di sostenimento, il costo del bene ai sensi dell'art. 102 co. 5 del TUIR e la maggiorazione del 40%.
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