19 settembre 2017

Cedolare secca: come sanare l’omessa o tardiva comunicazione di proroga/risoluzione del contratto di locazione

Memory n. 262 del 19.09.2017 a cura di Omar Rigamonti

A seguito dell'entrata in vigore del DL 193/2016 convertito, la mancata presentazione della comunicazione della proroga (o della risoluzione) del contratto di locazione con cedolare secca, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, ma dall'omissione di tale comunicazione scaturisce l'applicazione della sanzione di 100,00 euro (50,00 euro se il ritardo è inferiore a 30 giorni). Con la risoluzione del 10.3.2017 n. 30/E, è stato istituito il codice tributo per il versamento della sanzione dovuta in caso di mancata ottemperenza dell’adempimento in rassegna. Tale sanzione deve essere versata con il nuovo codice tributo "1511", mediante F24 Elide. Con la recente risoluzione n. 115/E del 1.9.2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, invece, che la sanzione attualmente prevista per il caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga (anche tacita) o alla risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, è passibile di essere ridotta in applicazione della disciplina del ravvedimento operoso. Infine, la risoluzione afferma che, ove il contratto di locazione prorogato contenesse già la rinuncia all'aggiornamento dei canoni, per la validità della cedolare non è necessario inviare nuovamente la raccomandata all'inquilino.
Categorie:Ravvedimento
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