22 dicembre 2017

Comunicazione dati fatture: semplificazioni introdotte dal DL 148/2017

Memory n. 374 del 22.12.2017 a cura di Omar Rigamonti

L’art. 4, co. 1, del D.L. 193/2016, riformulando l’art. 21 del D.L. 78/2010, ha introdotto, a decorrere dall’1.1.2017, per tutti i soggetti passivi IVA (esercenti attività d’impresa, arte o professione), l’obbligo di trasmettere, in modalità telematica e su base trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse, di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 633/1972 (comprese le bollette doganali) e delle note di variazione relative alle predette fatture, con conseguente abolizione del c.d. “spesometro annuale”. In sede di conversione del DL 148/2017, sono state introdotte alcune modifiche con riferimento all’adempimento in commento. Le novità più significative consistono: i) nella facoltà, per i soggetti passivi IVA, di trasmettere i dati con cadenza semestrale anche per l’anno d’imposta 2018, invece che trimestralmente (in via transitoria, un invio semestrale era contemplato per il solo 2017 ex art. 4 comma 1 del DL 193/2016); ii) nella possibilità di comunicare i dati del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro; iii) nella riduzione dei dati informativi delle fatture emesse e ricevute, necessari per inviare la comunicazione. È, inoltre, esclusa, l'applicabilità delle sanzioni ex art. 11 del DLgs. 471/97 per l'errata trasmissione dei dati delle fatture, con riferimento alla comunicazione del primo semestre 2017, sempreché i dati esatti siano trasmessi entro il 28.12.2018. Va sottolineato che la sanatoria non può essere estesa all’omesso invio della comunicazione.
Categorie:Adempimenti
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