25 gennaio 2011

Comunicazione delle operazioni di importo almeno pari a euro 3.000: ambito oggettivo e aspetti critici

Memory n. 33 del 25.01.2011 a cura di Sandro Cerato

L’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (Manovra d’estate 2010) ha introdotto l’obbligo di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore a euro 3.000. Come si legge nella relazione illustrativa al citato D.L. 78/20120, l’obiettivo di tale adempimento è duplice: contrastare il fenomeno delle frodi Iva, che si realizzano soprattutto nelle operazioni che intervengono tra soggetti passivi d’imposta, ed intercettare elementi e notizie rilevanti ai fini dell’applicazione del redditometro (con particolare riguardo, quindi, alle operazioni effettuate nei confronti di persone fisiche, visto che il citato strumento di accertamento si riferisce alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche stesse). Come previsto dal citato art. 21 del D.L. 78/2010, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, in data 22 dicembre 2010, ha approvato il provvedimento attuativo (prot. 2010/184282) dell’obbligo in parola, fornendo indicazioni in merito ai soggetti interessati all’obbligo di presentazione, alle operazioni che devono essere inserite nella comunicazione, nonché alle modalità e termini di presentazione della comunicazione ( a tale proposito si veda nostra Memory n. 602 del 24 dicembre 2010). Obiettivo della presente Memory è di focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti critici, con particolare riguardo all’ambito oggettivo delle operazioni, disciplinato dal punto 2 del provvedimento direttoriale direttoriale del 22 dicembre 2010.
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