14 novembre 2017

Conciliazione vita-lavoro: istruzioni operative

Memory n. 328 del 14.11.2017 a cura di Riccardo Malvestiti

Con decreto del Ministero del Lavoro 12.09.2017 (pubblicato sul portale istituzionale) è stato reso operativo l’incentivo previsto dall’articolo 25 del D.Lgs. n. 80 del 15.06.2017 in materia di conciliazione vita-lavoro. La misura, sostanzialmente, intende premiare quei datori di lavoro che attivano forme di conciliazione modificando la contrattazione collettiva aziendale. Con la circolare n. 163 del 03.11.2017, l’INPS ha fornito le istruzioni necessaria per attivare l’incentivo, specificando che le domande, a valere sulle risorse stanziate per il 2017, potranno essere presentate entro il prossimo 15.11.2017 (mentre i relativi contratti devono risultare depositati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.10.2017). La domanda, da presentare tramite il modello disponibile all’interno dell’applicazione “DIRESCO”, verrà trattata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze (16.12.2017) ed il relativo codice autorizzazione (“6J”) verrà attribuito nel mese di gennaio 2018. Il conguaglio dello sgravio dovrà essere effettuato sulle denunce dei mesi di competenza gennaio e febbraio 2018, su una delle mensilità. Nel caso in cui la denuncia risulti a credito, il relativo importo dovrà essere posto in compensazione con modello F24. Tra gli interventi indicati dal decreto, ricordiamo i seguenti: i) estensione del congedo parentale e di paternità; ii) introduzione di percorsi formativi per favorire il rientro dal congedo di maternità; iii) introduzione del lavoro agile; iv) flessibilità oraria in entrata e in uscita; v) cessione solidale dei permessi con integrazione aziendale; vi) introduzione della banca ore. Per accedere all’incentivo i datori di lavoro dovranno attivare/introdurre uno o più degli istituti previsti dal decreto del 12.09.2017 nel periodo di applicazione sperimentale dell’agevolazione (dal 01.01.2017 al 31.08.2018). In tal caso potranno beneficiare di uno sgravio contributivo fino al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nelle denunce contributive effettuate nel corso dell’anno precedente la presentazione della domanda di accesso al beneficio (una sola fruizione nel corso del periodo sperimentale). Ai fini dell’applicazione del beneficio, il contratto collettivo aziendale dovrà essere depositato con le medesime modalità previste per il deposito dei contratti relativi ai premi di produttività aziendale.
Categorie:Lavoro
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