8 giugno 2022

Condotte fraudolente e ravvedimento operoso: il punto

Memory n. 100 del 08.06.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con circolare n. 11/E del 12.05.2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione all’applicazione del c.d. “ravvedimento operoso” nei confronti di condotte di natura fraudolenta, superando l’orientamento espresso con la precedente (e datata) circolare n. 180/1998 in occasione della quale l’Amministrazione Finanziaria ha sostenuto l’incompatibilità del ravvedimento doloso nei confronti di violazioni di natura dolosa. Tale orientamento è stato aggiornato alle novità introdotte negli articoli 13 e 13 bis del D.Lgs. n. 74/2000, con cui è stato espressamente ammesso il ravvedimento quale strumento per il pagamento del dovuto, a cui sono connessi importanti attenuazioni di pena, ovvero l’applicazione di una causa di non punibilità. L’Agenzia ha, inoltre, precisato che relativamente al reato di omessa dichiarazione, per ottenere la non punibilità è necessario che il pagamento di imposte, sanzioni e interessi avvenga a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine della dichiarazione relativa al periodo successivo. Viene altresì specificato che se la violazione è stata constatata a mezzo di verbale di constatazione occorre operare la riduzione ad 1/5 del minimo delle sanzioni, calcolata sulla base della sanzione base maggiorata della metà (aumento previsto quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente). Ricordiamo che con l’articolo 39 del DL n. 124 del 26.10.2019, convertito in legge n. 157 del 19.12.2019 il legislatore ha introdotto alcune importanti modifiche alla disciplina dei reati fiscali previsti e puniti dal D.Lgs. n. 74/2000, ampliando le sanzioni previste e limitando la sospensione condizionale della pena. La riforma ha inoltre previsto la sostituzione della precedente disciplina della confisca e l’introduzione dell’articolo 12 ter, il quale prevede l’applicazione della disciplina relativa ai casi particolari di confisca anche in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per i delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. Nel dettaglio, il DL n. 124/2019, a seguito della conversione in legge, prevede le seguenti modifiche alla disciplina vigente (le modifiche trovano applicazione a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione): i) la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti viene punita con la reclusione da quattro a otto anni (da un anno a sei mesi a sei anni solo se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100.000 euro); ii) la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici viene punita ora con la reclusione da tre a otto anni; iii) la dichiarazione infedele viene punita con la reclusione da due a quattro anni e sei mesi, mentre vengono ridotte le soglie di rilevanza penale a 100.000 euro di imposta evasa e 2 milioni di euro di elementi passivi fittizi (viene inoltre riscritta l’esclusione dal computo degli elementi valutativi); iv) l’omessa dichiarazione ai fini fiscali e l’omessa dichiarazione prevista a carico dei sostituti d’imposta vengono sanzionate ora con la reclusione da 2 a 5 anni; v) l’emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti sono ora punite con la reclusione da 4 a 8 anni, ridotti da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso in cui l’importo non rispondente al vero sia inferiore a 100.000 euro.
Categorie:Ravvedimento
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 9
Videoconferenza: professionista
8 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 255,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 7
9 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA