7 ottobre 2014

Conto corrente condominiale: pagamenti e versamenti in contanti sempre sotto 1.000 e documentati

Memory n. 265 del 07.10.2014 a cura di Franca Recenti

L’Art. 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 vieta, come noto, il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, per importi pari o superiori a 1.000,00 euro con l’effetto che, per trasferimenti che eccedono tale soglia, è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.. Tra gli addetti ai lavori è sorto il dubbio se tale divieto operasse anche con riferimento al pagamento delle spese del condominio (o all’incasso delle quote condominiali), posto che tra i numerosi obblighi in capo all’Amministratore di condominio, introdotti dalla riforma del condominio (L. n. 220/2012), si annovera quello di garantire l’apertura di un apposito conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, in cui far confluire: i) le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi; ii) le somme a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio. La suddetta problematica è stata oggetto, peraltro, di apposita interrogazione parlamentare, nel contesto della quale è stato evidenziato come i nuovi obblighi a carico degli amministratori hanno creato non poche preoccupazioni tra gli addetti del settore: in particolare, secondo gli interpreti, la previsione dell’obbligo di far transitare tutte le somme sul conto corrente del condominio avrebbe rischiato di paralizzare la gestione condominiale, imponendo un divieto assoluto all’amministratore di prelevare o depositare contanti dal conto corrente. Per questo motivo è stata prospettata una interpretazione che “attenuasse” la portata della suddetta prescrizione, consentendo all’amministratore di versare o prelevare contante dal conto corrente, previo dettagliato riscontro della gestione del denaro all’interno della contabilità condominiale. Della bontà di tale soluzione è stata chiesta conferma al MEF, il quale ha ritenuto possibile estendere al caso di specie i chiarimenti già forniti dalla Nota 5.2.2014 prot. DT 10492, in materia di tracciabilità dei canoni di locazione degli immobili. In quel caso, infatti, si è stabilito che, fermo il limite di carattere generale di utilizzo dei contanti di cui all’art. 49 DLgs. 231/2007, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse, poteva ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante. Pertanto, anche in ambito condominiale, si potrà utilizzare il denaro contante, anche per il pagamento delle rate condominiali ed il pagamento delle spese, a condizione che: i) l’importo sia inferiore al limite di 1.000 euro; ii) della transazioni venga fornita prova documentale chiara ed inequivoca.
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