31 maggio 2013

Deducibilità auto aziendali 2013: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Memory n. 246 del 31.05.2013 a cura di Omar Rigamonti

Come noto, in sede di determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo, bisogna considerare, secondo quanto disposto dall’articolo 164 TUIR, le spese sostenute per i veicoli destinati al trasporto di persone. La deducibilità di tali spese è soggetta ad alcuni limiti dipendenti dalla destinazione del veicolo, al suo costo ed alla tipologia del soggetto utilizzatore. La riforma del lavoro, al fine di provvedere al finanziamento degli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori che perdono il posto del lavoro, ha introdotto alcune disposizioni di carattere fiscale, che prevedono tra le altre cose la riduzione delle aliquote di deduzione dei costi degli autoveicoli da parte di professionisti ed imprese. Con la successiva legge di stabilità per il 2013 il legislatore ha ritoccato ulteriormente a ribasso le percentuali di deduzione dei costi sostenuti per i veicoli: la percentuale fissata dalla legge n. 92/2012 al 27,5% per i veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni che sarebbe diventata applicabile a partire dal 01.01.2013 (al posto della precedente percentuale del 40%) è stata ridotta al 20% dalle legge n. 228/2012. Con la presente trattazione analizziamo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12/E del 03.05.2013, con particolare riguardo alla determinazione degli acconti dovuti per il 2013.
Categorie:Autotrasporti
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: lavoro al computer 5
21 maggio 2024
Diretta: 14.30 - 17.30
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: professionista
22 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA