13 novembre 2015

Deducibilità dei compensi agli amministratori: solo se espressamente stabiliti dai soci

Memory n. 331 del 13.11.2015 a cura di Franca Recenti e Mauro Muraca

Le norme che regolano la deducibilità dei compensi degli amministratori non si rifanno al generale principio di competenza ma seguono il cosiddetto criterio di cassa. Più precisamente, i compensi erogati dalla società ai propri amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento, regola quest'ultima che garantisce, tra l'altro, la simmetria temporale tra deduzione e tassazione del percettore. Tuttavia, il mero pagamento del compenso non è sufficiente a integrare il requisito della certezza posto che, ai fini della deducibilità di detti compensi, occorre rifarsi anche alla normativa civilistica in virtù della quale “i compensi degli amministratori devono necessariamente essere deliberati dall'assemblea dei soci, salvo che non siano già stabiliti all'interno dello statuto”. Secondo una recentissima pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass. 28.10.2015 n. 21953), l'indeducibilità dei compensi agli amministratori non può che rinvenirsi nella mancanza dei requisiti di certezza e determinabilità della spesa previsti dall'art. 109 co. 1 del TUIR. La sentenza in commento evidenzia che se anche l'invalidità della delibera assembleare non esplicasse alcun riflesso sul requisito della certezza in quanto gli amministratori hanno effettivamente svolto i loro compiti (quindi in tale prospettiva il compenso è certo), mancherebbe il requisito della oggettiva determinabilità. Secondo i giudici, laddove la misura del compenso non sia prestabilita nell'atto costitutivo ovvero in apposita delibera dell'assemblea, la stessa non può essere determinata dal creditore, ma richiede il consenso della società, manifestato mediante una formale deliberazione dell'assemblea dei soci. Pertanto, la società alla chiusura dell'esercizio avrebbe un debito certo nei confronti dell'amministratore, ma di ammontare non liquidabile in modo obiettivo e in quanto tale non deducibile.
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