5 luglio 2023

Definizione agevolata delle controversie tributarie: nessuna restituzione delle somme pignorate

Memory n. 104 del 05.07.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 349 del 19.06.2023 l’Agenzia delle Entrate affronta un’ipotesi rilevante ai fini dell’applicazione della definizione, ovvero la sorte delle somme pignorate dalle Entrate e la loro rilevanza ai fini della definizione. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate: i) l’attività di esecuzione non preclude, in primo luogo, la definizione; ii) le somme incassate con il pignoramento rielevano ai fini della definizione agevolata, a condizione che siano rilevanti e ancora in contestazione con riferimento all’avviso o al titolo che si vuole definire; iii) le somme pignorate, anche se eccedenti gli importi della definizione, non possono essere rimborsate. Ricordiamo che in precedenza, con due distinte risposte ad interpello, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della definizione delle liti pendenti, recentemente modificata dal DL n. 34 del 30.03.2023, chiarendo che: i) la definizione delle sanzioni prima dell’avvio del procedimento giudiziario esclude tali elementi dal valore della lite, in quanto estranei dal giudizio, e la decadenza del beneficio della definizione agevolata non consente il ripristino delle condizioni ante definizione in modo tale da considerare le sanzioni parte del valore della lite; ii) nelle liti avviate nei confronti dell’Agente per la Riscossione in cui l’Agenzia delle Entrate interviene successivamente al 01.01.2023, non è possibile fruire della definizione agevolata delle liti. Ricordiamo che con circolare n. 2/E del 27.01.2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni in relazione all’applicazione delle procedure di definizone previste dalla legge n. 197 del 29.12.2022 (c.d. “Legge di Bilancio”), tra cui la procedura di definizione delle controversie tributarie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate, delle dogane e dei monopoli pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 in ogni stato e grado di giudizio attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.
Categorie:Riscossione
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