7 settembre 2017

Definizione agevolata liti pendenti: domanda entro il 02.10.2017

Memory n. 251 del 07.09.2017 a cura di Riccardo Malvestiti

In occasione della conversione in legge del DL n. 50 del 24.04.2017 (convertito con legge n. 96 del 21.06.2017), la procedura di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti è stata ampliata ai ricorsi presentati alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2017 (24.04.2017). Con l’articolo 11 del DL n.50/2017 viene prevista la possibilità di definire, con stralcio di sanzioni e interessi di mora, tutte le liti con costituzione in giudizio avvenuta entro lo scorso 24.04.2017. Per le liti che hanno ad oggetto le sole sanzioni (a titolo esemplificativo, impugnazione di un atto di irrogazione delle sanzioni) viene contemplata la possibilità di definire il contenzioso con il pagamento di una somma pari al 40% della sanzione contestata. Per accedere alla nuova misura di definizione sarà necessario procedere alla presentazione di apposita domanda entro il prossimo 02.10.2017. Il pagamento rateale delle somme definite sarà ammesso solo nel caso in cui il valore della controversia sia superiore a 2.000 euro. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 28.07.2017, ha fornito numerose precisazioni sull’argomento, con particolare riguardo alle modalità di calcolo del quantum oggetto della definizione: diversamente da quanto è avvenuto in occasione della rottamazione delle cartelle, la procedura in oggetto prevede l’autoliquidazione degli importi da parte del contribuente. Segnaliamo, infine, che in occasione della conversione in legge, è stata prevista l’introduzione di una disciplina ad hoc delle somme di competenza degli enti territoriali: ogni ente potrà attivare entro il prossimo 31.08.2017 una procedura di definizione agevolata in cui è parte il medesimo ente.
Categorie:Contenzioso
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