21 novembre 2014

Depositi IVA: chiarimenti sull’introduzione fisica e virtuale della merce

Memory n. 321 del 21.11.2014 a cura di Omar Rigamonti

Con la circolare n. 20/D del 20.10.2014, l’Agenzia delle Dogane ha fornito precisazioni in relazione ai risvolti della sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di depositi IVA. Ci si riferisce alla sentenza C-272/13 del 17.07.2014, con cui viene trattata l’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi di introduzione fisica delle merci: secondo l’Agenzia delle Dogane in assenza di una frode o di danno al bilancio dello Stato, il versamento tardivo dell’IVA rappresenta solamente una violazione formale. Fornendo indirizzi operativi ai propri Uffici, viene stabilito che questi dovranno provvedere ad annullare in autotutela gli atti di revisione dell’accertamento, relativamente alla pretesa dell’IVA all’importazione gravante sui beni non introdotti fisicamente nel deposito IVA, ma contabilmente registrati a cura del depositario, per i quali l’imposta sia stata assolta nei modi previsti dall’articolo 50 bis, comma 6, DL n. 331/93 (in regime di reverse charge). Relativamente al profilo sanzionatorio della condotta, la CGUE ha ritenuto legittimo che uno stato membro preveda sanzioni volte a penalizzare il mancato rispetto dell’obbligo di introdurre fiscalmente una merce importata nel deposito fiscale, proprio al fine di garantire l’esatta riscossione dell’IVA all’importazione e di evitare l’evasione. Al riguardo viene ritenuta applicabile la sanzione prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97, con le riduzioni previste nel caso di tempestiva regolarizzazione.
Categorie:Adempimenti  –  Iva  –  Sanzioni
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6