22 settembre 2023

Detassazione mance: i chiarimenti delle Entrate

Memory n. 140 del 22.09.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con circolare n. 26/E del 29.08.2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione all’applicazione della così detta “detassazione” delle mance, ovvero lo speciale regime introdotto dalla legge n. 197 del 29.12.2022 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”) che consente l’applicazione di un’imposta del 5% sulle mance erogate ai lavoratori di strutture ricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tra i vari chiarimenti forniti, si segnalano i seguenti: i) la determinazione del requisito reddituale include tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività diversa da quella svolta nel settore turistico – alberghiero; ii) il limite reddituale di 50.000 euro è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance assoggetate ad imposta sostitutiva; iii) in sede di dichiarazione dei redditi il lavoratore potrà applicare il regime che risulta più favorevole, a prescindere da quello applicato dal datore di lavoro; iv) se sono state rilasciate più CU da datori di lavoro diversi, l’applicazione dell’imposta sostitutiva potrà avvenire solo a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente. In precedenza, con risoluzione n. 16 el 17.03.2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo riferiti al versamento dell’imposta sostitutiva del 5% da versare, salvo in caso di rinuncia, sulle mance erogate ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione e le relative istruzioni di compilazione, specificando che devono essere esposti i mesi e gli anni a cui si riferisce il versamento. Ricordiamo che con l’articolo 1, commi da 58 a 62, legge n. 197 del 29.12.2022, il legislatore ha introdotto la nuova disciplina della tassazione delle mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite, entro il limite del 25% del reddito per le prestazioni rese nell’anno di riferimento. Il legislatore intende quindi detassare il riversamento, da parte del datore di lavoro, della mancia riconosciuta dal cliente ai lavoratori che non raggiungono la soglia reddituale di 50.000 euro.
Categorie:Imposte e Tasse
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6