17 aprile 2012

Entro il 30 aprile 2012 comunicazione per lo spesometro: solo per alcuni è proroga

Memory n. 162 del 17.04.2012 a cura di Francesca Marzia

Entro il 30 aprile 2012, le imprese, i professionisti nonché i commercianti al minuto e artigiani ( non tenuti all’emissione della fattura) devono comunicare al Fisco: i) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi – per cui è obbligatoria la fattura – effettuate e ricevute dai soggetti passivi IVA nel 2011 con importo pari o superiore ad Euro 3.000 Iva esclusa; ii) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi senza l’obbligo di fattura effettuate dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011 per importi pari o superiori ad Euro 3.600 Iva inclusa. Per il periodo di imposta 2011 trovano ancora applicazione le vecchie regole mentre, per effetto del DL 16/2012, che ha comportato l’eliminazione della soglia dei Euro 3.000, le nuove disposizioni spiegheranno i propri effetti soltanto dal 1 gennaio 2012 ovvero dalla comunicazione prevista per il 30 aprile 2013 relativa al periodo di imposta 2012. Ne consegue che, per la trasmissione delle operazioni del 2011 vanno utilizzati i tracciati record (e le relative istruzioni) allegati al provvedimento delle Entrate del 16 settembre 2011. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate (comunicato stampa del 5 aprile 2012), pur ribadendo la necessità di attenersi alla disciplina ante DL 16/2012 (e confermando, di fatto, l’operatività della soglia dei Euro 3.000) ha ammesso la possibilità di trasmettere anche le operazioni sotto questo valore. In buona sostanza, si consente al contribuente di "scegliere" tra continuare ad applicare le vecchie regole, con conseguente inclusione nella comunicazione solamente delle operazioni di importo almeno pari a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA, oppure applicare già le nuove regole con conseguente inclusione nella comunicazione di tutte le operazioni effettuate e ricevute, a prescindere dall'importo delle stesse. Non devono, in ogni caso, essere comunicate, dai suddetti operatori economici, le cessioni o le prestazioni effettuate nei confronti di privati se l’acquirente ha pagato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori stabiliti in Italia. In questa circostanza, infatti, sono i soggetti emittenti (banche e istituti finanziari o di credito) obbligati a comunicare all’Amministrazione Finanziaria i dati delle transazioni avvenute nel 2011. A tale proposito, a tali soggetti emittenti, con provvedimento pubblicato in data 16 aprile 2012, diversamente da quanto previsto in precedenza (Provv. 29.12.2011 n. 185905) l’Amministrazione Finanziaria ha concesso più tempo per l’invio dei dati riconducibili alle operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio - 31 dicembre 2011. In buona sostanza, per i soggetti emittenti, il termine previsto al 30 aprile 2012 slitta al 15 ottobre 2012. A questo punto, alla luce delle suddette precisazioni, un riepilogo della disciplina in commento appare quanto meno necessario.
Categorie:Adempimenti  –  Modelli fiscali e dichiarativi
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