3 settembre 2015

Frequenza di scuole private con maggiori detrazioni Irpef

Memory n. 243 del 03.09.2015 a cura di Franca Recenti

Come noto, fino al periodo d’imposta scorso (2014), l'articolo 15, comma 1, lett. e), del TUIR riconosceva, al contribuente, una detrazione dall’imposta dovuta pari al 19% delle spese sostenute per la frequenza di: i) corsi di istruzione secondaria e universitaria, nonché; ii) corsi di perfezionamento e/o specializzazione universitaria (compresa l’iscrizione fuori corso), tenuti presso università o istituti sia pubblici che privati, italiani e stranieri. Su tale impianto normativo è intervenuta, di recente, la Legge 13 luglio 2015 n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. “buona scuola”), entrata in vigore lo scorso 16 luglio. In base alla L. 13.7.2015 n. 107, la frequenza delle scuole statali o paritarie consente una detrazione IRPEF del 19% su un importo massimo di 400,00 euro per alunno o studente; la detrazione massima è quindi pari a 76 euro (19% di 400). Tale detrazione si estende alla frequenza delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie. In relazione alle scuole non statali, non è previsto che gli oneri detraibili non debbano superare le tasse e i contributi degli istituti statali, fermo restando il suddetto limite di 400,00 euro. Con riferimento alle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, le cui spese di frequenza erano già detraibili, viene meno il precedente limite secondo cui la spesa detraibile non poteva superare quella prevista per gli istituti statali. Viene, altresì, modificato il co. 2 dell'art. 15 del TUIR, al fine di estendere alle spese in esame la regola della detraibilità anche se sono sostenute nell'interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR. In mancanza di una specifica decorrenza, non è chiaro se la nuova disciplina si applichi a decorrere dalle spese sostenute: i) dal 16.7.2015, data di entrata in vigore della Legge n. 107/2015, ovvero; ii) per la frequenza dell'anno scolastico 2015/2016, ovvero; iii) dall'1.1.2015, in base al principio dell'"unitarietà del periodo d'imposta".
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