18 ottobre 2017
“Gruppo IVA”: decorrenza dal 1.1.2019 con opzione entro il 30.9.2018
Memory n. 297 del 18.10.2017 a cura di Omar Rigamonti
L’art. 1, commi da 24 a 31, della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di stabilità 2017) ha introdotto l'istituto del “Gruppo IVA” previo inserimento, all’interno del DPR 633/1972, del nuovo Titolo V-bis (artt. dal 70-bis al 70-duodecies). Il “Gruppo IVA” costituisce un soggetto passivo autonomo rispetto ai suoi componenti i quali, pur rimanendo indipendenti sul piano giuridico, perdono la propria autonomia agli effetti dell’IVA. Ciò implica che, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi “infragruppo” sono estranee al campo di applicazione dell'imposta e tutte le cessioni e le prestazioni effettuate o ricevute da un appartenente al “Gruppo IVA” sono considerate effettuate o ricevute dalla medesima aggregazione. Ai fini della costituzione di un Gruppo IVA, inteso come unico soggetto passivo IVA composto a sua volta da più soggetti passivi legati tra loro da un vincolo finanziario, economico ed organizzativo, è necessario presentare un'apposita dichiarazione in via telematica, secondo quanto disposto dall'art. 70-quater del DPR 633/72. Gli effetti dell'opzione per l'istituto del Gruppo IVA si producono: i) a partire dall'anno solare successivo, se la dichiarazione di adesione all'istituto è presentata tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ciascun anno; ii) a partire dal secondo anno solare successivo, se tale dichiarazione è presentata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno. Le norme in materia di Gruppo IVA si applicano a decorrere dall'1.1.2018, per espressa previsione della L. 232/2016, istitutiva della disciplina a livello nazionale. Di conseguenza, la concreta operatività della disciplina stessa si avrà a decorrere dal 2019 (circ. ANIA 14.2.2017 n. 37), essendo possibile optare per la costituzione del Gruppo IVA, in prima istanza, entro il 30.9.2018.
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