21 dicembre 2011

I nuovi destinatari delle violazioni in materia di antiriciclaggio

Memory n. 490 del 21.12.2011 a cura di Mauro Muraca

Come noto, il DL 201/2011 ha disposto un ulteriore abbassamento della soglia relativa all’utilizzo del denaro contante, incidendo su uno strumento normativo nato nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, ma che sempre più tende ad assolvere compiti di contrasto all’evasione fiscale. Sul punto, per effetto della modifica introdotta dall'art. 12 del DL 201/2011 (c.d. Decreto “ Salva Italia”) è vietato, a decorrere dal 6 dicembre 2011, il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari/ postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. In relazione alla predetta disposizione, che di fatto abbassa nuovamente il limite ammissibile da 2.500 a 1.000 euro, è presumibile che nei prossimi mesi crescano in modo esponenziale le situazioni che potrebbero dar luogo ad irregolarità sebbene, in sede di conversione in legge del DL 201/2011, sia stato precisato che non costituiscono infrazione le violazioni commesse (riferite alle nuove limitazioni), nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012. Tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio sono tenuti a segnalare o a contestare le predette violazioni agli uffici competenti che, a decorrere dal 1 dicembre 2011, non sono più le Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze, ma le Ragionerie Territoriali dello stato. A ciò si aggiunga che, le predette contestazioni e/o segnalazioni dovranno essere altresì comunicate all’Agenzia delle Entrate che attiverà i conseguenti controlli di natura fiscale (ex art. 51, comma 1, come modificato dall’art. 12, comma 11 del DL 201/2011).
Categorie:Antiriciclaggio
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