16 ottobre 2018

I principali aspetti di natura civilistica della nuova disciplina del Terzo settore

Memory n. 281 del 16.10.2018 a cura della Redazione

In attuazione della delega contenuta nella L. 6.6.2016 n. 106, il DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore) ha istituito, nell’ambito del settore non profit, il c.d. “Terzo settore”. L’adesione al Terzo settore è, in linea di principio, facoltativa per gli enti individuati. L’accesso presuppone: i) da un lato, il rispetto delle disposizioni di natura “civilistica” contenute nel DLgs. 117/2017 (es. contenuto dell’atto costitutivo, regole su amministrazione, controllo e revisione); ii) dall’altro, l’iscrizione nell’istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Nel prosieguo del presente intervento verranno esaminate le disposizioni civilistiche del DLgs. 3.7.2017 n.117, tenendo conto delle disposizioni integrative e correttive operate con il DLgs. 3.8.2018 n. 105. In particolare, saranno esaminati gli aspetti riguardanti: i) gli enti che rientrano nel Terzo settore; ii) le attività svolte dagli enti del Terzo settore; iii) il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); iv) la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale da parte degli enti del Terzo settore; v) le modalità e il termine per l’adeguamento alla nuova disciplina.
Categorie:Terzo Settore
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