7 settembre 2011

Il nuovo istituto del reclamo e della mediazione

Memory n. 331 del 07.09.2011 a cura di Antonella Gemelli

Con l'art. 39, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011, sono state introdotte due importanti disposizioni riguardanti il contenzioso tributario. Da una parte, in riferimento alle liti fiscali di valore non superiore a euro 20.000, pendenti alla data dell'01.05.2011 dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, viene data la possibilità al contribuente di definire le stesse secondo le modalità dettate dall'art. 16, L. 27.12.2002, n. 289 ( a tale proposito si rimanda al nostro approfondimento – Daily News n.235 del 6 settembre 2011). Dall’altra, per le controversie di valore non superiore a euro 20.000, con riferimento a determinate liti e a decorrere dagli atti notificati dall'01.04.2012, viene ora prevista quale condizione di ammissibilità del ricorso la preliminare presentazione di un apposito reclamo presso le Direzioni provinciali ovvero regionali competenti per territorio. Il nuovo istituto ha marcate caratteristiche di istituto deflativo del contenzioso ed è stato definito reclamo; nella sostanza si tratta di un tentativo di conciliazione obbligatoria tra contribuente e amministrazione finanziaria.
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