9 dicembre 2010

Il patto di stabilità 2011 è legge

Via libera definitivo del Senato al patto di stabilità 2011 ( Finanziaria 2011) e al ddl di Bilancio. Tra le misure principali, figurano:
- la proroga della detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici, che sarà spalmata su dieci anni anziché su cinque; nuove norme in materia di leasing immobiliare secondo cui al momento dell’acquisto dell’immobile da concedere in leasing, le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovranno essere corrisposte in misura integrale e per il pagamento risponderà solidalmente anche l’utilizzatore mentre successivamente, al momento del riscatto, le imposte saranno dovute solo in misura fissa;
- il contratto di leasing immobiliare andrà soggetto a registrazione solo in caso d’uso;
- possibilità di applicare ai premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti privati – entro determinati limiti di importo e in presenza di determinati presupposti reddituali – un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali;
- prorogato di un anno il regime di esenzione IVA che, per gli immobili alienati dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici, si applicherà solo dopo cinque anni, e non più quattro, dall’ultimazione dell’intervento;
- eliminato il termine del 31 dicembre 2010 per l’applicazione dell’agevolazione per la proprietà contadina, come disciplinata dal Decreto “Milleproroghe” (art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009, inserito, in sede di conversione, dalla L. 25/2010);
- abbassamento dei premi previsti in caso di definizione stragiudiziale delle controversie tributarie - per tutti gli istituti deflativi del contenzioso, infatti, vengono modificati gli articoli relativi alla riduzione delle sanzioni amministrative;
- a decorre dal 1° febbraio 2011 si applicheranno, con riferimento agli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate e ai ricorsi presentati a partire dall’entrata in vigore della legge, nuove sanzioni così definite: un terzo del minimo, nell’accertamento con adesione; un terzo dell’irrogato, per l’acquiescenza e la definizione agevolata delle sanzioni; un sesto dell’irrogato, per la c.d. “acquiescenza rinforzata”; il 40% delle sanzioni irrogabili in relazione all’ammontare del tributo risultante dall’accordo, nella conciliazione giudiziale; un decimo e un ottavo del minimo, nel ravvedimento operoso. Restano invariate (1/8 del minimo edittale) le sanzioni applicabili per l'adesione dei contribuenti ai processi verbali di constatazione (Pvc) e agli inviti al contraddittorio;
- “ampliato”, infine, l’accertamento parziale, che sarà ammesso anche a seguito delle attività di cui agli artt. 32, comma 1, nn. da 1 a 4 del DPR 600/73 e 51, comma 2, nn. da 1 a 4, ossia non solo dopo accesso, ispezione, verifica, ma anche dopo gli inviti a comparire, le richieste di esibizione di documenti e le richieste di compilazione dei questionari.
Categorie:Finanziaria - Milleproroghe
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