18 gennaio 2011

Imprese in perdita sistemica: rientrano anche le imprese neo costituite (chiarimento dell’Agenzia delle entrate nel Forum di Italia Oggi del 14 gennaio 2011)

Memory n. 18 del 18.01.2011 a cura di Alessandro Borghese

Per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale specialmente nei confronti degli operatori di mercato che pongo in essere dei comportamenti che per la loro stessa natura risultano antieconomici, tali da fa supporre potenziali operazioni evasive, il Legislatore con il comma 1 dell’art. 24 del DL 78/2010 ha disposto l’adozione di una specifica azione di controllo nei confronti delle imprese in perdita sistemica che evidenzino perdite fiscali per più di un periodo d’imposta. Tra le specifiche della norma, l’Agenzia delle entrate, durante il forum fiscale di ItaliaOggi del 14.01.2011, ha chiarito che saranno soggette ai controlli in oggetto anche le imprese neo-costituite. Gli unici casi di inapplicabilità, viene ribadito, riguardano le ipotesi in cui la perdita fiscale è determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, poiché la perdita si genera per effetto di somme che non sfuggono a tassazione, in quanto la medesima è applicata in capo al percettore e, pertanto, anche nel caso di compensi erogati ad amministratori non soci ovvero a soci non amministratori; inoltre, l’inapplicabilità si riscontra nelle situazioni in cui amministratori e soci abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.
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