19 giugno 2017

In chiaro i crediti fiscali che escludono l’utilizzo dell’ ”home banking”

Memory n. 186 del 19.06.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 3, co. 3, del DL 24 aprile 2017 n. 50, ha previsto che i modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA, riportanti compensazioni orizzontali di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, all’IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di qualsiasi importo, devono essere trasmessi esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Per tali soggetti, quindi, rimane precluso l’utilizzo dei servizi di home banking in relazione alle suddette deleghe di pagamento. Con la ris. 9.6.2017 n. 68/E, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo relativi ai crediti fiscali che, se utilizzati in compensazione orizzontale ex art. 17 del DLgs. 241/97, obbligano i soggetti titolari di partita IVA a presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici della stessa Agenzia. Nel documento di prassi, inoltre, viene chiarito che tale obbligo non sussiste qualora nella medesima delega di pagamento siano indicati particolari codici tributo (allegato 3 del documento) che identificano l'utilizzo del credito in compensazione con un importo a debito della stessa imposta (c.d. compensazione verticale o interna). Ancora, viene confermata l'esclusione, dai nuovi obblighi delle compensazioni, dei crediti relativi al c.d. "bonus Renzi" e ai rimborsi erogati dai sostituti d'imposta a seguito della presentazione dei modelli 730.
Categorie:Compensazioni  –  Versamenti
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