17 aprile 2024

Inutilizzabilità documentazione a tavolino e in verifica: le differenze

Memory n. 65 del 17.04.2024 a cura di Gianfranco Antico e Francesco Antico

In tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 del D.P.R. n. 600/73, quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del D.P.R. n. 633/72, quanto all'IVA, poiché - ferma restando la necessità, in ogni ipotesi, che l'Amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato; nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione finanziaria . Analizziamo, in maniera schematica, anche attraverso gli interventi della Corte di Cassazione, le due ipotesi.
Categorie:Accertamento
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 9
Videoconferenza: professionista
8 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 255,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 7
9 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA